Obbligo Copertura Catastrofale 2024: Assicurazione per Studi Medici e Strutture Sanitarie

Il decreto attuativo della Legge di Bilancio 2024 obbliga le strutture sanitarie a stipulare una copertura contro i danni da calamità naturali.

Ecco cosa devono fare medici, cliniche e ospedali entro marzo 2025.

Con il decreto attuativo relativo alla Legge di Bilancio 2024, si stabilisce che entro il 30 marzo 2025 tutte le imprese, ad eccezione di quelle agricole, devono stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali, come sismi e alluvioni. Questo obbligo riguarda anche le strutture sanitarie registrate nel Registro delle imprese, comprese cliniche odontoiatriche, ospedali e studi medici.

Chi è obbligato a stipulare l'assicurazione

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Art. 1, commi 101-112) e dal Decreto Ministeriale 18/2025, tutte le imprese con sede legale in Italia, tranne quelle agricole, e quelle con una stabile organizzazione in Italia, sono obbligate a stipulare una polizza contro i danni alle "immobilizzazioni materiali". Questo comprende terreni, fabbricati, impianti e macchinari utilizzati per l’attività imprenditoriale. Per le strutture sanitarie, la copertura deve estendersi anche alla strumentazione medica, come ad esempio i dispositivi diagnostici.

Dettagli sulle polizze catastrofali

La polizza deve coprire danni causati esclusivamente da calamità naturali, come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Il Decreto 18/2025 specifica che anche i locali presi in affitto, dove si svolge l’attività, rientrano nella copertura, mentre i veicoli non sono inclusi. Inoltre, la polizza può prevedere uno scoperto, ovvero una percentuale di danno non indennizzabile, che non può superare il 15% del danno per somme assicurate fino a 30 milioni di euro.

Prezzo della polizza e limiti di indennizzo

Il premio della polizza viene determinato in base al rischio e alla vulnerabilità dei beni assicurati, con un costo maggiore per le aziende situate in aree a rischio sismico o idro-geologico. Il limite di indennizzo varia a seconda della somma assicurata:

  • Fino a 1 milione di euro, il limite è del 100%;
  • Da 1 a 30 milioni di euro, il limite è almeno del 70%;
  • Per somme superiori a 30 milioni, il limite è oggetto di negoziazione tra le parti.

Conseguenze per chi non assicura

Per le strutture sanitarie, l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale riguarda tutte le imprese registrate nel Registro delle imprese. Quindi, ad esempio, le società a responsabilità limitata (SRL) che gestiscono studi medici o cliniche devono provvedere alla copertura, mentre i medici libero-professionisti non iscritti alla Camera di Commercio sono esclusi dall’obbligo.

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